Foto di Rebecca Loviconi scattata nel 2024 ad una volpe in un allevamento di animali da pelliccia in Polonia, affetta da una dolorosa infezione oculare. L’animale è rimasto senza cure per diverse settimane, come documentato dall’Organizzazione Otwarte Klatki.
Il comitato d’iniziativa «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali» (Iniziativa pellicce) è stato ascoltato giovedì 14 agosto 2025 dalla Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N).
Il comitato d’iniziativa ha potuto presentare scopi e obiettivi dell’iniziativa pellicce, nonché esprimersi sul controprogetto indiretto che il Consiglio federale ha comunicato al Parlamento e ai media lo scorso 28 maggio.
Il comitato d’iniziativa sarebbe disposto a procedere a un ritiro condizionato dell’iniziativa, a condizione che il Parlamento riformuli i capoversi 2 e 4 dell’articolo 14a della legge federale sulla protezione degli animali (LPA) menzionati nel controprogetto.
Si tratta di considerare come crudeli per gli animali i metodi che « compromettono il benessere », e non quelli che « compromettono gravemente il benessere », come propone il Consiglio federale (art. 14a cpv. 2 LPA), nonché di estendere ai privati il divieto d’importazione di pellicce ottenute tramite maltrattamenti (art. 14a cpv. 4 LPA).
Queste modifiche garantiranno che il divieto d’importazione si applichi effettivamente a tutte le pellicce provenienti da animali maltrattati e che non possa essere aggirato tramite il turismo degli acquisti.
Approfondimento
L’iniziativa pellicce è stata lanciata il 28 giugno 2022 e depositata il 28 dicembre 2023. Chiede il divieto d’importazione di prodotti in pelliccia provenienti da animali sottoposti a maltrattamenti. Per maltrattamenti si intende tutto ciò che la legge federale sulla protezione degli animali (LPA) vieta. Ciò comprende, in particolare, la cattura degli animali con trappole, la cui crudeltà è regolarmente dimostrata da casi di animali che possono agonizzare per ore o essere gravemente mutilati, nonché la detenzione di animali allevati per la loro pelliccia, per i quali la norma consiste nel confinarli in piccole gabbie di rete metallica, senza possibilità di esprimere comportamenti propri della specie né di muoversi adeguatamente.
Il Consiglio federale ha contrapposto all’iniziativa pellicce un controprogetto indiretto sotto forma di modifica della LPA. Indica che il divieto richiesto dall’iniziativa «merita di essere sostenuto». Per ragioni di compatibilità con il diritto commerciale, propone che un divieto si fondi sui cinque principi guida dell’OMSA, l’Organizzazione mondiale della sanità animale. All’articolo 14a, capoverso 3 LPA del controprogetto, il Consiglio federale determinerebbe quali pellicce siano ottenute con metodi considerati crudeli per gli animali, tenendo conto dei cinque principi guida dell’OMSA. Ricordiamo che, secondo l’OMSA, il benessere animale è rispettato quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: assenza di fame, sete o malnutrizione, di paura e angoscia, di stress fisico o termico, di dolore, lesioni e malattie, nonché possibilità per l’animale di esprimere i comportamenti normali della propria specie.
Per quanto riguarda il capoverso 2, sarebbero «metodi che infliggono sofferenze agli animali quelli che compromettono gravemente il benessere degli animali». Tuttavia, i principi dell’OMSA non prevedono in alcun modo la possibilità di «ledere gravemente» il benessere di un animale: in tal caso, le condizioni dei principi guida dell’OMSA non sono più adempiute e riferirvisi non ha senso. Tanto più che, per quanto concerne la cattura degli animali da pelliccia con trappole, il Consiglio federale ha già indicato quali siano da considerare crudeli o meno. Secondo il Consiglio federale, le trappole a percussione «nelle quali gli animali entrano di loro spontanea volontà e dove vengono immediatamente uccisi conformemente alle regole definite per la loro specie non infliggono trattamenti crudeli agli animali».
Eppure, tale affermazione non corrisponde affatto alla realtà. Pubblicazioni riportano regolarmente errori in questi intrappolamenti, che mutilano gli animali o li lasciano agonizzare a lungo. Inoltre, i criteri di omologazione di tali trappole da parte delle autorità tollerano che le trappole a percussione possano provocare l’agonia fino a cinque minuti per animali come coyote, lupi, linci, castori, lontre o tassi. La trappola è omologata se l’80% degli animali perde conoscenza prima di tale termine, il che significa anche che il restante 20% può, invece, agonizzare per ore o giorni. Per queste ragioni chiediamo che la parola «gravemente» sia soppressa dal capoverso 2, e che il testo sia così formulato:
«Sono considerati metodi che infliggono sofferenze agli animali quelli che compromettono il benessere degli animali».
Questa nuova formulazione è coerente con i principi dell’OMSA e fissa un quadro chiaro per la sua applicazione.
Le trappole non sono solo crudeli per gli animali: sono anche poco selettive e possono colpire specie protette o animali domestici. I media canadesi riportano regolarmente casi di animali da compagnia uccisi da questi mezzi di cattura.
Quanto al capoverso 4, esso lascia la possibilità al Consiglio federale di prevedere deroghe per l’importazione e il transito di pellicce a fini non commerciali.
Tali deroghe sono attualmente note e sono elencate nelle ordinanze OITE-UE e OITE-PT, e prevedono la possibilità di continuare a importare pellicce provenienti da animali maltrattati come beni del trasloco, a fini espositivi o di ricerca non commerciale, nonché per i privati se si tratta di uso personale.
Dal nostro punto di vista, quest’ultimo caso solleva diversi problemi, in particolare in termini di turismo degli acquisti e concorrenza sleale nei confronti dei nostri commerci.
Quale sarà il senso del divieto voluto dal controprogetto indiretto se basta attraversare la frontiera per rifornirsi di pellicce provenienti da animali maltrattati? Forse i privati non organizzeranno viaggi appositamente per procurarsi una pelliccia, ma approfitteranno semplicemente di un viaggio per farlo. Solo per i voli aerei, il nostro Paese conta il maggior numero di spostamenti pro capite, subito dopo gli Emirati Arabi Uniti e la Norvegia. Ciò corrisponde, per ogni svizzero, a una media di 1,6 voli all’anno, con destinazione una città europea in quasi l’80% dei casi. Più in generale, le statistiche indicano che dall’80% al 90% degli svizzeri effettua almeno un viaggio all’estero all’anno. Pertanto, il problema del turismo degli acquisti non riguarda soltanto gli abitanti di alcuni cantoni di frontiera, ma quasi la totalità della popolazione del Paese. Accettare che sia così facile importare una pelliccia proveniente da animali maltrattati significa rendere il divieto inefficace. Per queste ragioni chiediamo che il capoverso 4 sia formulato come segue:
«Esso prevede deroghe per l’importazione in quanto beni del trasloco, a fini espositivi o di ricerca non commerciale.»
La presa di posizione completa – comprensiva di fonti e riferimenti – così come trasmessa ai membri della CSEC-N, può essere scaricata in francese e in tedesco.

