Perché non vietare tutte le pellicce?

12.10.26

A prima vista, si potrebbe pensare che tutte le pellicce siano il risultato di pratiche crudeli verso gli animali e che debbano quindi essere tutte definitivamente vietate. Dal punto di vista giuridico, tuttavia, la situazione è più complicata.

La nozione di pelliccia, ossia la pelle di un mammifero con il suo pelo, può comprendere anche alcune pelli di animali allevati per altri scopi, come le pecore. Un divieto generale potrebbe quindi riguardare prodotti che normalmente non vengono associati al commercio delle pellicce.

La Svizzera deve inoltre rispettare i propri impegni commerciali internazionali. Questi consentono restrizioni all’importazione per motivi legati alla protezione degli animali, in particolare a tutela della morale pubblica. Tali restrizioni devono tuttavia essere giustificate e rispettare determinate condizioni, soprattutto il principio di non discriminazione.

Per esempio, in Svizzera si pratica la caccia e vengono commercializzate alcune pelli, in particolare quelle di volpe. Sarebbe giuridicamente difficile giustificare un divieto riguardante pellicce importate ottenute con metodi di caccia paragonabili a quelli autorizzati in Svizzera, continuando al tempo stesso a consentire la commercializzazione delle pelli prodotte nel nostro Paese.

Per questi motivi, l’iniziativa pellicce e il suo controprogetto indiretto prendono di mira le pellicce ottenute con metodi crudeli per gli animali, anziché tutte le pellicce. Questo approccio permette di fondare il divieto su criteri di protezione degli animali e di tenere maggiormente conto degli obblighi commerciali internazionali della Svizzera.