Da oltre 40 anni, diverse organizzazioni per la protezione degli animali lottano attivamente in Svizzera, attraverso manifesti e campagne d’informazione, per vietare i prodotti in pelliccia provenienti da allevamenti e catture crudeli per gli animali.
Sono inoltre stati regolarmente presentati al Parlamento federale atti volti a vietare l’importazione di pellicce, senza successo.
1.3.2011: Reiezione da parte del Parlamento federale dell’iniziativa parlamentare 09.428 «Vietare l’importazione di prodotti realizzati con la pelle di animali maltrattati», depositata il 30 aprile 2009 dalla Consigliera agli Stati socialista Pascale Bruderer Wyss.
29.11.2017: Reiezione da parte del Parlamento federale della mozione 15.3832 «Vietare l’importazione di prodotti ottenuti infliggendo sofferenze agli animali», depositata il 10 settembre 2015 dal Consigliere nazionale socialista Matthias Aebischer.
6.6.2019: Archiviazione del postulato 14.4286 «Impedire l’importazione e la vendita di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali», depositato il 12 dicembre 2014 dalla Consigliera agli Stati socialista Pascale Bruderer Wyss.
17.12.2021: Archiviazione senza esame della mozione 19.4583 «Merci prodotte infliggendo gravi sofferenze agli animali. Parità di trattamento tra produttori autoctoni e stranieri», depositata il 20 dicembre 2019 dalla Consigliera nazionale UDC Barbara Keller-Inhelder.
30.5.2022: Reiezione da parte del Parlamento federale della mozione 19.4425 «Vietare l’importazione di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali», depositata il 12 dicembre 2019 dal Consigliere nazionale socialista Matthias Aebischer.
Cronologia dell’Iniziativa pellicce
28.06.2022: Lancio dell’Iniziativa pellicce da parte dell’Alliance Animale Suisse (AAS), che riunisce le due organizzazioni Animal Trust e Animal équité (AAE) e l’associazione Wildtierschutz Schweiz, con il sostegno di ATRA, Swissveg, VGT, Animal Rights Switzerland, Pro Nutz Tier, Stop Gavage Suisse, SOS Chats Noiraigue, La Colline aux Lapins e di una decina di altre organizzazioni.
L’iniziativa pellicce chiede il divieto d’importazione di pellicce provenienti da animali maltrattati. Sono considerate maltrattamenti tutte le pratiche non conformi alla legislazione federale sulla protezione degli animali (LPAn e ordinanze d’esecuzione).
5.4.2023: Comunicato del Consiglio federale che annuncia l’intenzione di vietare l’importazione di pellicce provenienti da animali maltrattati. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) è incaricato di elaborare un progetto.
28.12.2023: Deposito dell’iniziativa pellicce presso la Cancelleria federale.
20.2.2024: La Cancelleria federale conferma la riuscita dell’iniziativa pellicce con 113 474 firme valide.
10.4.2024: Comunicato del Consiglio federale che raccomanda alle due Camere federali (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati) di respingere l’iniziativa pellicce. Pur riconoscendo che gli obiettivi dell’iniziativa sono «comprensibili», il Consiglio federale prevede di opporle un controprogetto indiretto mediante una modifica della LPAn, che dovrebbe essere presentata al Parlamento entro l’estate 2025. Al fine di consentire una rapida entrata in vigore del divieto d’importazione di pellicce, intende inoltre iscrivere tale divieto nelle ordinanze OITE-PT e OITE-UE (1) e apre una procedura di consultazione fino al 12 luglio 2024.
22.5.2024: L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) organizza a Berna una tavola rotonda che riunisce l’AAS per il comitato d’iniziativa, i produttori di pellicce e altre organizzazioni di tutela della natura, degli animali e dei consumatori per la presentazione di un primo progetto di modifica delle ordinanze volte a vietare le pellicce provenienti da animali maltrattati.
12.7.2024: Conclusione della procedura di consultazione sul progetto di modifica delle ordinanze OITE-PT e OITE-UE. L’AAS esprime (FR – DE) la propria delusione nei confronti di tale progetto, che risponde solo parzialmente agli scopi e agli obiettivi dell’iniziativa pellicce. Esso prevede troppe eccezioni al divieto d’importazione e autorizza alcune pratiche crudeli, come l’uso di trappole a percussione, che dovrebbero uccidere immediatamente l’animale, cosa che non avviene sempre.
21.8.2024: Il DFI apre una procedura di consultazione fino al 22 novembre 2024 sul controprogetto indiretto del Consiglio federale all’iniziativa pellicce.
22.11.2024: L’AAS pubblica la propria presa di posizione (FR) sul controprogetto indiretto del Consiglio federale. Pur sostenendo diverse disposizioni, l’AAS respinge le eccezioni che contraddicono gli obiettivi dichiarati del controprogetto, in particolare quelle che mantengono deroghe per metodi crudeli come l’uso di trappole a percussione.
28.5.2025: Il Consiglio federale sottopone alle due Camere federali il proprio controprogetto indiretto all’iniziativa pellicce. Annuncia inoltre l’entrata in vigore, a partire dal 1° luglio 2025, con un periodo transitorio di due anni, delle nuove disposizioni delle ordinanze OITE-PT e OITE-UE volte a vietare l’importazione di determinate pellicce. I criteri per stabilire quali pellicce saranno considerate provenienti da animali maltrattati o meno saranno definiti in un programma di certificazione e in un capitolato d’oneri redatti dall’USAV.
14.8.2025: Il comitato d’iniziativa, rappresentato dall’AAS, è ascoltato dalla Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) per presentare l’iniziativa pellicce ed esprimersi sul controprogetto indiretto del Consiglio federale.
5.9.2025: La CSEC-N raccomanda al proprio Consiglio di respingere l’iniziativa pellicce e sostiene il controprogetto indiretto del Consiglio federale, dopo modifica. Con 16 voti favorevoli, 0 contrari e 8 astensioni, la CSEC-N sopprime la competenza dell’USAV di elaborare un programma di certificazione, preferendo i programmi esistenti predisposti dai pellicciai.
17.9.2025: La Consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider, intervenuta al Consiglio nazionale a sostegno del controprogetto indiretto all’iniziativa pellicce, cita il rapporto redatto dagli esperti in salute animale dell’EFSA, che conclude che le sofferenze inflitte agli animali sono sistemiche e non possono essere evitate nell’ambito delle pratiche attuali, nemmeno negli allevamenti certificati WelFur o Furmark.
Il Consiglio nazionale respinge, con 127 voti contro 59 e 5 astensioni, la proposta della CSEC-N di delegare ai produttori di pellicce la definizione dei criteri di benessere animale attraverso i programmi WelFur o Furmark e adotta il controprogetto indiretto con 183 voti contro 9. Il testo è trasmesso al Consiglio degli Stati per approvazione.
31.10.2025: Il comitato d’iniziativa pellicce informa la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-E) di essere disposto a procedere a un ritiro condizionato dell’iniziativa pellicce qualora il controprogetto venga adottato nella sua forma attuale. Un ritiro condizionato diventa effettivo solo quando il controprogetto indiretto entra in vigore, dopo la scadenza del termine referendario.
3.11.2025: La CSEC-E proroga fino al 28 giugno 2027 il termine per trattare l’iniziativa pellicce.
21.11.2025: L’USAV apre una procedura di consultazione fino al 5 dicembre 2025 sul proprio programma di certificazione e sul relativo capitolato d’oneri.
5.12.2025: L’AAS comunica la propria presa di posizione in merito al programma di certificazione e al capitolato d’oneri dell’USAV. Le modifiche richieste riguardano in particolare l’inserimento dell’uso delle trappole a percussione tra i metodi vietati, le sanzioni in caso di dichiarazioni false da parte dei produttori di pellicce, nonché la pubblicazione di rapporti annuali sulla situazione.
15.1.2026: Il comitato d’iniziativa, rappresentato dall’AAS, è ascoltato dalla CSEC-E per presentare l’iniziativa pellicce ed esprimersi sul controprogetto indiretto del Consiglio federale.
Fonti:
(1) Articoli da 10a a 10i dell’ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT)
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/843/it
Articoli da 5a a 5i dell’ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE-UE)
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/846/it

